Art. 2
ConvenzioneParte I

Art. 2

84 / 96
In vigore dal 8 giu 1948
Ai fini della presente Convenzione, è considerato territorio di uno Stato lo spazio terrestre e le acque territoriali ad esso adiacenti sotto la sovranità, la supremazia, la protezione od il mandato di tale Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-2