Convenzione
Art. 11
In vigore dal 8 giu 1948
Con l'osservanza delle disposizioni della presente Convenzione, le leggi ed i regolamenti di uno Stato contraente relativi all'ingresso ed all'uscita dal proprio territorio degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale, ovvero all'uso ed alla navigazione di tali aeromobili entro il proprio territorio, si applicheranno agli aeromobili di tutti gli Stati contraenti senza distinzione di nazionalità e saranno osservati da tali aeromobili al loro arrivo, o alla loro partenza o durante la loro presenza nel territorio di tale Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-11