Convenzione

Art. 16

In vigore dal 8 giu 1948
Le autorità competenti di ciascuno degli Stati contraenti avranno il diritto di visitare, senza ingiustificati ritardi, gli aeromobili degli altri Stati contraenti all'atterraggio od alla partenza, e di ispezionare i certificati e gli altri documenti prescritti dalla presente Convenzione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-16

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