Convenzione
Art. 12
In vigore dal 8 giu 1948
Ogni Stato contraente si impegna ad adottare misure atte ad
assicurare che tutti gli aeromobili che sorvolino il proprio territorio o vi compiano manovre così come tutti gli aeromobili che portino la propria marca di nazionalità, dovunque si trovino, si conformino alle norme ed al regolamenti ivi in vigore relativi al volo ed alle manovre degli aeromobili. Ogni Stato contraente s'impegna a mantenere la propria regolamentazione al riguardo il più possibile conforme a quella di volta in volta stabilita in applicazione della presente Convenzione. Sull'alto mare, si applicheranno le norme stabilite dalla presente Convenzione.
Ogni Stato contraente s'impegna a perseguire tutte le persone che violino i regolamenti applicabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-12