Accordo III
Art. 4
In vigore dal 22 apr 1948
L'Ufficio italiano dei Cambi e il Banco della Repubblica Orientale dell'Uruguay sono autorizzati a concordare le modalità relative all'applicazione del presente Accordo.
Essi si terranno inoltre in contatto al fine di esaminare e risolvere tutte le difficoltà che dall'applicazione stessa potessero derivare.
Storico versioni
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