Accordo III

Art. 2

In vigore dal 22 apr 1948
Saranno considerati come pagamenti correnti quelli relativi: 1° all'interscambio commerciale, ad esclusione delle merci in transito; 2° ai servizi inerenti all'interscambio commerciale, ivi compresi i premi e le indennità di assicurazione e di riassicurazione; 3° alle spese per le Rappresentanze diplomatiche e consolari; 4° ai regolamenti dei saldi tra Amministrazioni statali dei due Paesi; 5° al trasferimento di stipendi, salari, onorari, pensioni, rendite vitalizie, e similari; 6° al trasferimento di risparmi dei lavoratori; 7° alle spese per viaggi, scolastiche, ospitaliere, di cura e similari, nonché alle spese di mantenimento e sostentamento; 8° alle spese per imposte, tasse e similari; 9° alle spese per brevetti, "redevances", diritti di autore e similari; 10° al trasferimento di utili su affari di transito; 11° a debiti di natura diversa da quelli sopra indicati, in base ad intese da prendersi, sia per singoli casi, che per categorie di debiti, tra l'"Ufficio dei Cambi" ed il Banco della Repubblica Orientale dell'Uruguay.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-16;214#art-ai-2-3

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