Accordo IV

Art. 2

In vigore dal 22 apr 1948
La liberazione degli averi di cui all'articolo precedente avrà luogo a richiesta del governo interessato o dell'organo da esso designato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-16;214#art-ai-2-4

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