Accordo IV

Art. 3

In vigore dal 22 apr 1948
Il presente Accordo non si applica alle persone fisiche di nazionalità tedesca e giapponese e alle persone giuridiche tedesche e giapponesi o di qualsiasi altra nazionalità nelle quali siano preminenti gli interessi tedeschi e giapponesi. I due Governi si comunicheranno reciprocamente tutte le informazioni a loro disposizione per stabilire la reale appartenenza degli averi vincolati in ambedue i Paesi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-16;214#art-ai-3-4

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