Accordo IV
Art. 3
In vigore dal 22 apr 1948
Il presente Accordo non si applica alle persone fisiche di nazionalità tedesca e giapponese e alle persone giuridiche tedesche e giapponesi o di qualsiasi altra nazionalità nelle quali siano preminenti gli interessi tedeschi e giapponesi. I due Governi si comunicheranno reciprocamente tutte le informazioni a loro disposizione per stabilire la reale appartenenza degli averi vincolati in ambedue i Paesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-16;214#art-ai-3-4