Accordo IV
Art. 2
21 / 24In vigore dal 22 apr 1948
La liberazione degli averi di cui all'articolo precedente avrà luogo a richiesta del governo interessato o dell'organo da esso designato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-16;214#art-ai-2-4