Art. 4
Accordo III

Art. 4

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In vigore dal 22 apr 1948
L'Ufficio italiano dei Cambi e il Banco della Repubblica Orientale dell'Uruguay sono autorizzati a concordare le modalità relative all'applicazione del presente Accordo. Essi si terranno inoltre in contatto al fine di esaminare e risolvere tutte le difficoltà che dall'applicazione stessa potessero derivare.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-16;214#art-ai-4-3