Art. 8
In vigore dal 15 feb 1948
I segretari di ruolo delle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana, i quali non vengano trasferiti, in applicazione del presente decreto, nel ruolo nazionale dei segretari comunali o che rinuncino al trasferimento ai sensi dell'ultimo comma dell', conservano immutato lo stato giuridico acquisito presso le Amministrazioni di provenienza.
Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 5 gennaio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - SCELBA - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 53. - FRASCA
Storico versioni
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