Art. 8

In vigore dal 15 feb 1948
I segretari di ruolo delle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana, i quali non vengano trasferiti, in applicazione del presente decreto, nel ruolo nazionale dei segretari comunali o che rinuncino al trasferimento ai sensi dell'ultimo comma dell', conservano immutato lo stato giuridico acquisito presso le Amministrazioni di provenienza. Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 5 gennaio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SCELBA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1948 Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 53. - FRASCA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-05;38#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo