Art. 4

In vigore dal 15 feb 1948
I segretari delle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana inquadrati nel ruolo nazionale dei segretari comunali prendono provvisoriamente posto dopo l'ultimo pari grado, salva la determinazione del posto definitivo in base al computo dell'anzianità, à termini dell'art. 180 della legge 27 giugno 1942, n. 851.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-05;38#art-4

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