Art. 6

In vigore dal 15 feb 1948
Salvo l'esercizio della facoltà conferita dal precedente articolo al Ministero dell'Africa italiana, i segretari trasferiti nel ruolo nazionale per effetto del presente decreto hanno facoltà di optare, entro sei mesi dall'assetto definitivo che sarà dato ai territori dell'Africa italiana, tra la sede nella quale prestino servizio in Italia e l'ultima della quale essi erano titolari nei territori dell'Africa italiana. L'opzione è irrevocabile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-05;38#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo