Art. 3
In vigore dal 15 feb 1948
I segretari delle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana che vengono trasferiti nel ruolo nazionale dei segretari comunali, conservano l'anzianità complessivamente maturata e sono inquadrati nei gradi risultanti dalla tabella A allegata alla legge 27 giugno 1942, n. 851, equivalenti a quelli da loro rivestiti nelle Amministrazioni di provenienza.
Il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio di amministrazione, può tuttavia disporne l'inquadramento nel grado immediatamente inferiore a quello rivestito presso le Amministrazioni di provenienza, in relazione alle vacanze risultanti nei vari gradi del ruolo nazionale, tenuto conto dei titoli di studio e di merito, nonché dell'anzianità complessiva di servizio e di quella di grado di ciascun richiedente. In tal caso gli interessati possono rinunciare al trasferimento.
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