Art. 7
In vigore dal 15 feb 1948
Col passaggio nel ruolo nazionale dei segretari comunali lo stato giuridico del personale di cui all' è determinato e regolato dalla legge 27 giugno 1942, numero 851, e successive modificazioni ed aggiunte.
Il personale predetto ha facoltà di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato alle dipendenze delle Amministrazioni municipali di provenienza e, successivamente alla cessazione da tale servizio per fatti di guerra, alle dipendenze dell'Amministrazione dell'Africa italiana o di enti da essa dipendenti o di altre Amministrazioni presso le quali sia stato eventualmente comandato in applicazione della legge 16 settembre 1940, n. 1450.
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