Art. 5

In vigore dal 29 dic 1955
Le promozioni a questore sono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione del personale di pubblica sicurezza, ai vice questori che abbiano compiuto almeno tre anni di anzianità nel grado. Il regio decreto 18 marzo 1923, n. 762, sul conferimento delle funzioni di questore ad estranei all'Amministrazione della pubblica sicurezza, è abrogato.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 30 novembre 1955, n. 1299 ha disposto (con l'articolo unico) che "Fino all'entrata in vigore delle norme da emanarsi per il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in virtu' della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, e, in ogni caso, fino a non oltre due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il termine di tre anni previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16, e' ridotto di un anno e mezzo."

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-05;16#art-5

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