Art. 1
In vigore dal 10 apr 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1916, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 23 dicembre 1947:
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Il ruolo organico dei funzionari di pubblica sicurezza (gruppo A) dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con la legge 26 gennaio 1942, n. 39, è sostituito dal seguente:
Numero
Grado Qualifica dei posti
IV Ispettori generali capi..........................4
V Questori ed ispettori generali...................110
VI Vicequestori.....................................110
VII Commissari capi..................................282
VIII Commissari.......................................410
IX Commissari aggiunti..............................490
X e XI Vicecommissari e vicecommissari
aggiunti.........................................505
L'organico sopra stabilito assorbe gli aumenti temporanei dei posti di questore e di commissario capo autorizzati con l'art. 19 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, ed è comprensivo delle variazioni in aumento del ruolo dell'Amministrazione di pubblica sicurezza previste dall' del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43, a seguito dell'inquadramento in soprannumero degli uffici i provenienti dal soppresso Corpo della polizia dell'Africa italiana.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-05;16#art-1