Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 10 apr 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1916, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 23 dicembre 1947: . Il ruolo organico dei funzionari di pubblica sicurezza (gruppo A) dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con la legge 26 gennaio 1942, n. 39, è sostituito dal seguente: Numero Grado Qualifica dei posti IV Ispettori generali capi..........................4 V Questori ed ispettori generali...................110 VI Vicequestori.....................................110 VII Commissari capi..................................282 VIII Commissari.......................................410 IX Commissari aggiunti..............................490 X e XI Vicecommissari e vicecommissari aggiunti.........................................505 L'organico sopra stabilito assorbe gli aumenti temporanei dei posti di questore e di commissario capo autorizzati con l'art. 19 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, ed è comprensivo delle variazioni in aumento del ruolo dell'Amministrazione di pubblica sicurezza previste dall' del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43, a seguito dell'inquadramento in soprannumero degli uffici i provenienti dal soppresso Corpo della polizia dell'Africa italiana.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-05;16#art-1