Art. 3

In vigore dal 6 feb 1948
Gli ispettori generali capi sono normalmente adibiti a funzioni ispettive alla diretta, dipendenza della Direzione generale di pubblica sicurezza. Agli stessi può essere tuttavia affidata la direzione di una questura in sede di particolare importanza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-05;16#art-3

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