Art. 8

In vigore dal 6 feb 1948
Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le promozioni al grado di questore potranno essere conferite ai vice questori anche se non abbiano raggiunta l'anzianità prescritta dal precedente . Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 5 gennaio 1948 DE NICOLA DE GASPERI SCELBA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1948 Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 140. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-05;16#art-8

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