Art. 4

In vigore dal 6 feb 1948
Agli ispettori generali capi spetta alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti: 1) l'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza nella misura di L. 36.00 (trentaseimila) lorde annue, se coniugati, e L. 30.000 (trentamila), se celibi. Tale indennità è pensionabile limitatamente alla somma di L. 3500 (tremilacinquecento); 2) l'indennità giornaliera di ordine pubblico nella misura di L. 110 (centodieci) giornaliere; 3) l'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza nella misura di L. 55 (cinquantacinque) lorde giornaliere.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-05;16#art-4

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