Art. 8
In vigore dal 4 lug 2026
Disposizioni di semplificazione e di coordinamento
1. Agli interventi di ristrutturazione
((urbanistica o edilizia))
o di demolizione e ricostruzione di cui al presente
((capo si))
applicano le disposizioni di cui all', comma 7-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
2. Ai fini dell'approvazione degli atti necessari alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il soggetto attuatore convoca una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute. La conferenza di servizi si conclude nel termine di trenta giorni dalla sua convocazione ovvero, per i casi in cui siano presenti amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990, nel termine di quaranta giorni. Si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza, di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, da adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo periodo, approva il progetto e consente la realizzazione di tutte le opere e attività previste nel progetto approvato.
3. Al mutamento di destinazione d'uso degli edifici, funzionale all'impiego di tali immobili per le finalità previste dall'
((del presente decreto))
, si applica la disciplina prevista dall'articolo 23-ter del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le singole unità immobiliari, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni. Sono fatte salve le normative regionali e comunali che prevedono disposizioni di maggiore incentivazione e semplificazione nell'ambito della disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso. In ogni caso, è previsto un vincolo trentennale di destinazione d'uso
((, da trascrivere nei registri immobiliari entro trenta giorni dal completamento dell'intervento))
.
4. L'approvazione, in attuazione delle disposizioni del presente capo, di interventi di edilizia residenziale pubblica o sociale inseriti in programmi di
((contrasto del degrado))
urbanistico, edilizio, ambientale e sociale o di rigenerazione urbana, comunque denominati, comporta la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi di legge.
5. Gli enti territoriali interessati applicano le misure di semplificazione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 nei limiti delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci. Le regioni adeguano la propria legislazione in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale
((agli obiettivi di semplificazione di cui al primo periodo))
. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione
((agli obiettivi di semplificazione di cui al primo periodo))
secondo le disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione.
6. All' della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il comma 283 è abrogato.
7. All' della legge 30 dicembre 2024, n. 207
((,))
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 403, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
b) il comma 403-bis è abrogato.
8. All', comma 782, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «dai commi 282 e 283 dell' della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di contrasto al disagio abitativo, dal comma 402 dell' della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per le iniziative del Piano casa Italia, e» sono soppresse.
9. I progetti relativi agli alloggi di edilizia residenziale sociale di cui al presente decreto devono soddisfare almeno i requisiti dimensionali di cui all'articolo 24, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
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