Art. 11
In vigore dal 4 lug 2026
Ulteriori disposizioni in materia di edilizia residenziale
1. Ove non diversamente disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le disposizioni occorrenti per la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica di cui al capo II e per l'attuazione del presente decreto nel rispetto dei criteri di elevata sostenibilità ambientale, di contenimento del consumo di suolo, di miglioramento e adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione di aree urbane degradate, nonchè di efficienza energetica e tecnologica, tenendo conto dell'effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse realtà territoriali.
2. Nelle more della conclusione del processo di dismissione del patrimonio immobiliare non strumentale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e della sua piena valorizzazione, ai sensi dell' del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'INPS può destinare i beni immobili di sua proprietà diversi da quelli strumentali allo svolgimento delle proprie attività istituzionali anche alla stipula di nuovi contratti di locazione ad uso abitativo e ad uso diverso da quello abitativo nell'ambito di specifici progetti di valorizzazione o finalizzati a dare concreta risposta all'emergenza abitativa inquadrati negli interventi di cui al capo II del presente decreto.
3. Le operazioni di conferimento o apporto di immobili non adibiti a finalità istituzionali da parte degli enti territoriali in iniziative corrispondenti agli interventi di cui al capo III avvengono in ogni caso con le modalità e le procedure di cui all'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all', commi 18 e 19, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all'articolo 33, commi 4 e 5
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del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
4. Con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono previste specifiche disposizioni per la promozione degli investimenti e la semplificazione del quadro regolatorio connesso, quanto alla partecipazione degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, in interventi di programmi infrastrutturali di edilizia integrata, come disciplinati ai sensi del presente decreto, anche mediante apporto di beni immobili, nel rispetto della normativa vigente in materia di investimenti immobiliari degli enti di previdenza e assistenza sociale.
4-bis.
((All'articolo 17 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Nell'ambito delle attività finalizzate all'attuazione della legge 14 novembre 2000, n. 338, con riferimento agli immobili destinati ad alloggio o residenza per studenti universitari, il Ministero dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno 2026, può avvalersi del supporto tecnico e specialistico dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A., sulla base di apposita convenzione. La commissione da corrispondere a favore della medesima Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. è determinata, nell'ambito della convenzione di cui al primo periodo, nel limite dell'1 per cento, a valere sui fondi destinati annualmente alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 338, depositati nel corrispondente conto di tesoreria del Ministero dell'università e della ricerca"))
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Storico versioni
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