Art. 10
In vigore dal 4 lug 2026
Disposizioni procedimentali
1. Per la realizzazione di tutte le tipologie di unità immobiliari di cui all', comma 3, lettera b), realizzate ai sensi dell', commi 7 e 8, si applicano le seguenti disposizioni:
a) quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni,
((compresi))
i gestori di beni o servizi pubblici, si applica la disciplina di cui agli , comma 4, lettera a)
((,))
e 8, comma 2, del presente decreto;
b) si applica la disciplina di cui all'articolo 1-quater della legge 14 novembre 2000, n. 338, con esclusione dei commi 2, 3, 6 e 8, anche per interventi diversi rispetto alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti;
c) la superficie direttamente interessata dall'intervento di edilizia residenziale convenzionata non concorre al conteggio della superficie lorda dell'intervento;
d) è consentito l'avvio o la prosecuzione in parallelo degli interventi edilizi
((e delle))
attività di bonifica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i cui costi, con decisione del comune interessato o in via convenzionale tra il comune e il soggetto attuatore, possono essere portati a scomputo dell'importo dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione, ove
((ciò sia))
compatibile con la messa in sicurezza del sito e nel rispetto delle condizioni di tutela della salute dei lavoratori, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio del comune e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In tale caso, la presentazione del titolo edilizio relativo agli interventi edilizi deve essere accompagnata da specifica relazione tecnica avente ad oggetto la risoluzione delle eventuali interferenze e il coordinamento delle attività edilizie con quelle di bonifica;
e) gli onorari notarili relativi a tutti gli atti stipulati in relazione agli interventi di cui all', comma 3, lettera b), sono ridotti alla metà.
2. Il Commissario di cui all', comma 8, attesta la attuabilità degli interventi di cui all', comma 3, lettera b), compresi nel programma di investimento riconosciuto di rilevante interesse strategico nazionale dal Consiglio dei ministri nei termini dell'apposito cronoprogramma presentato dal soggetto proponente e provvede ad adottare tutte le misure necessarie per garantire l'attuazione degli stessi interventi nel rispetto dei tempi previsti nel medesimo cronoprogramma, ferme restando le esigenze di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dell'ambiente, del paesaggio e dei beni di rilevante interesse storico, culturale e artistico, di sicurezza statica dell'intervento, delle opere realizzate e da realizzare nonchè delle aree interessate. A tal fine, ove occorrente, può provvedere anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi ovvero in assenza di pianificazione urbanistica, secondo le previsioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, comunque senza utilizzo di aree precedentemente destinate ad utilizzazione diversa da quella edificatoria.
3. Per interventi di dimensione pari o superiore a 100 unità abitative
((compresi))
in grandi progetti di investimento per i quali sia stato dichiarato il preminente interesse strategico nazionale ai sensi dell', comma 8, in ogni caso il Commissario all'uopo nominato provvede quanto alla valutazione dell'impatto urbanistico, avuto riguardo a mobilità, servizi sociosanitari, scuole,
((asili e sottoservizi))
, per le determinazioni riguardanti i limiti di densità edilizia, altezza e distanza tra i fabbricati, anche ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nonchè per le destinazioni d'uso ammissibili, fermo restando il rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza.
4. Nel caso in cui il Commissario, nell'esercizio delle funzioni di monitoraggio e controllo sul rispetto del programma di investimento e delle relative fasi di attuazione ai sensi dell', comma 8, accerti il mancato rispetto del cronoprogramma degli interventi di cui al comma 2
((del presente articolo))
, per fatto imputabile al soggetto attuatore, cessa di applicarsi la disciplina di cui al presente capo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2026-05-07;66#art-10