Art. 7
In vigore dal 4 lug 2026
Istituzione dello strumento finanziario
«Fondo housing coesione»
1. Al fine di contrastare il disagio abitativo
((nel territorio))
nazionale attraverso interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale, anche mediante la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente e il contenimento del consumo di suolo, nonchè assicurare un impiego delle risorse pubbliche disponibili allo scopo secondo un approccio orientato al risultato, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a sottoscrivere nell'anno 2026 quote per un importo pari a 100 milioni di euro di un apposito fondo denominato «Fondo housing coesione», istituito dalla società Investimenti immobiliari italiani - società di gestione del risparmio (INVIMIT SGR S.p.A
((.))
) ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all', comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e attribuzione delle stesse
((ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della))
Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato, altresì, a sottoscrivere ulteriori quote del Fondo housing coesione istituito ai sensi del comma 1, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all' della legge 16 aprile 1987, n. 183, derivanti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale del Programma Nazionale Metro Plus e Città medie del Sud 2021-2027 approvata con decisione della Commissione europea C(2025)9104 final del 17 dicembre 2025, nella misura determinata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) mediante apposita delibera adottata su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di politiche di coesione. In caso di sottoscrizione delle quote del fondo ai sensi del primo periodo, la ripartizione territoriale tra le città metropolitane delle relative politiche di investimento tiene conto anche dell'entità della riduzione del cofinanziamento nazionale di ciascun piano operativo del citato Programma Nazionale Metro Plus e Città medie del Sud 2021-2027.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a sottoscrivere il regolamento di gestione del fondo predisposto
((dalla società INVIMIT))
SGR S.p.A., d'intesa con il predetto Dipartimento, con il quale sono
((definiti))
le modalità di adesione al fondo, le politiche di investimento,
((i tempi))
di realizzazione degli interventi, le procedure e le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione degli stessi, nel rispetto del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
((...))
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonchè, ai fini dell'adesione al fondo da parte delle pubbliche amministrazioni di cui ai commi 4 e 5
((del presente articolo))
, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e degli ulteriori regolamenti europei applicabili, dei criteri di selezione stabiliti nei programmi europei e dei vincoli territoriali previsti dalla normativa dell'Unione europea.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono sottoscrivere quote del fondo istituito ai sensi del comma 1, utilizzando le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all', comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
((a tale fine appositamente destinate))
negli accordi per la coesione sottoscritti ai sensi dell', comma 178, lettera d), della medesima legge n. 178 del 2020, nel rispetto dei cronoprogrammi finanziari previsti negli accordi medesimi. La sottoscrizione delle quote del fondo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano può avvenire, altresì, utilizzando quote delle risorse dalle medesime destinate alla realizzazione di interventi in materia di politiche abitative pubbliche e sociali anche in attuazione dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 29 dicembre 2025
(( (rep. atti n. 261/CSR) ))
, afferenti alla politica di coesione europea del ciclo 2021-2027, nella misura autonomamente determinata da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nel rispetto del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e degli altri regolamenti
((dell'Unione europea))
in materia di politiche di coesione, nonchè dei criteri di selezione dei programmi e dei vincoli territoriali.
((Ai fini))
della sottoscrizione delle quote del fondo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stipulano con
((la società INVIMIT SGR S.p.A.))
gli accordi di finanziamento di cui all'articolo 59
((, paragrafo 5,))
del citato regolamento (UE) 2021/1060.
5. Possono sottoscrivere quote del fondo istituito ai sensi del comma 1 le amministrazioni centrali titolari di Programmi nazionali che hanno destinato nei rispettivi programmi risorse alle priorità relative all'edilizia abitativa sostenibile e a prezzi accessibili, nel rispetto del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e degli altri regolamenti
((dell'Unione europea))
in materia di politiche di coesione, nonchè dei criteri di selezione dei programmi e dei vincoli territoriali.
((Ai fini))
della sottoscrizione delle quote del fondo, le amministrazioni centrali di cui al primo periodo stipulano con
((la società))
INVIMIT SGR S.p.A. gli accordi di finanziamento di cui all'articolo 59
((, paragrafo 5,))
del citato regolamento (UE) 2021/1060.
6. In caso di sottoscrizione delle quote del fondo
((istituito ai sensi del comma 1))
anche da parte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del comma 4, ovvero da parte delle amministrazioni centrali, ai sensi del comma 5, nell'ambito del fondo sono istituiti comparti dedicati al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonchè a ciascuna regione, provincia autonoma o amministrazione centrale sottoscrittrice, idonei a garantire una adeguata
((separazione))
contabile relativa alle risorse europee e nazionali.
7. I proventi derivanti dall'alienazione delle quote sottoscritte ai sensi dei commi 1 e 2 sono versati ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;
((quelli derivanti dall'alienazione delle quote sottoscritte ai sensi del comma 4, primo periodo, sono destinati))
alla riduzione anticipata del debito delle Regioni e delle Province autonome e, in assenza di debito o per la parte eccedente lo stesso, previo versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
8. Il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione rende una informativa annuale sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo, nell'ambito della relazione sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate allegata al Documento di economia e finanza e presentata alle Camere ai sensi dell', comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Storico versioni
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