Art. 6

In vigore dal 8 mag 2026
Edilizia residenziale sociale da destinare a locazione di lunga durata con facoltà di riscatto predefinita 1. Al fine di concorrere alla realizzazione degli interventi di cui all' e, in particolare, al fine di fornire una risposta ai fabbisogni sociali dei giovani, delle giovani coppie e dei genitori separati, le risorse relative ai progetti di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico esistente, ivi compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione, senza consumo di suolo, ovvero di acquisto e trasformazione immobiliare di edifici o complessi di edifici di proprietà unitaria composti da almeno 25 unità immobiliari, possono essere destinate a progetti di edilizia sociale, inclusi i progetti realizzati ai sensi dell' per la concessione dell'abitazione principale degli assegnatari in locazione di lunga durata, con facoltà di riscatto progressiva, secondo scadenze predefinite. 2. Ai fini di cui al presente articolo, le unità immobiliari sono assoggettate ad apposito atto d'obbligo da trascriversi a favore del comune in cui gli edifici sono ubicati, recante l'impegno a mantenerne la destinazione a locazione di lunga durata in base alle convenzioni sottoscritte con il comune di competenza. Le convenzioni di cui al primo periodo definiscono, in particolare, i vincoli relativi alla determinazione del prezzo di cessione in caso di vendita delle unità immobiliari da parte dell'originario locatario all'esito del riscatto. 3. Gli immobili oggetto della disciplina del presente articolo devono rispondere a standard di elevata sostenibilità ambientale ed efficienza energetica e tecnologica.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2026-05-07;66#art-6

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