Art. 21

Abrogato

Proroga di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza

In vigore dal 30 dic 2022 al 27 feb 2023
1. All', comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, le parole: «Fino al 31 gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2024». 2. All', comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole: «Fino al 31 gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2024».
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urn:nir:stato:decreto.legge:2022-12-29;198#art-21

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