Art. 4
AbrogatoProroga di termini in materia di salute
In vigore dal 30 dic 2022 al 27 feb 2023
1. All', comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole: «e per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2022 e per l'anno 2023».
2. All', comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Detti organi restano in carica fino alla fine della liquidazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024».
3. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
4. All'articolo 35-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) al secondo periodo, le parole: «760.720 euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «760.720 euro per l'anno 2022 e di 1.395.561 euro per l'anno 2023».
5. All'articolo 5-bis del decreto-legge 29 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «triennio 2020-2022» sono sostituite dalle seguenti: «quadriennio 2020-2023».
6. Le modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica, disposte con gli dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 884 del 31 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2022, in attuazione dell' del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, sono prorogate sino al 31 dicembre 2023.
7. All', comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole «somma di 32,5 milioni di euro» sono aggiunte le seguenti: «ed è accantonata, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la somma di 38,5 milioni di euro» e le parole: «per il Servizio sanitario nazionale per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022», sono sostituite dalle seguenti: «per il Servizio sanitario nazionale per gli anni dal 2017 al 2024»;
b) alla lettera a), le parole: «9 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2022, 9 milioni di euro e per gli anni 2023 e 2024, 12 milioni di euro»; dopo la parola «riconosciute» sono inserite le seguenti: «quali Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico»;
c) alla lettera b), le parole: «12,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2022, 12,5 milioni di euro e per gli anni 2023 e 2024, 15,5 milioni di euro» e dopo le parole: «con ioni carbonio» sono aggiunte le seguenti: «e protoni».
8. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022, 2023 e 2024».
9. All'onere derivante dal comma 4, pari a 1.395.561 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2022-12-29;198#art-4