Art. 18
AbrogatoProroga di termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa e per il risanamento delle baraccopoli di Messina
In vigore dal 30 dic 2022 al 27 feb 2023
1. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
b) al comma 2 le parole: «prorogabile per un solo anno.» sono sostituite dalle seguenti: «prorogabile per due anni.».
2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il Presidente della Regione Siciliana subentra nel ruolo di Commissario straordinario del Governo ai sensi dell'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
La durata dell'incarico del Commissario straordinario è fissata al 31 dicembre 2023.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2022-12-29;198#art-18