Art. 16

Abrogato

Proroga di termini in materia di sport

In vigore dal 30 dic 2022 al 27 feb 2023
1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 51, comma 1, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2023»; b) all'articolo 52, comma 1, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2023»; c) all'articolo 52, comma 2-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a decorrere dal 1° luglio 2023». 2. Conseguentemente, all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole: «31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023», dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il predetto termine è prorogato al 31 dicembre 2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti» e, all'ultimo periodo, le parole: «Decorso il termine di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Decorsi i termini di cui al primo e al secondo periodo». 3. All', comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2023». 4. Al fine di sostenere le società e le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dagli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia, fermo restando in ogni caso quanto previsto per le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali dagli della legge 5 agosto 2022, n. 118, le concessioni alle società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022, sono prorogate al 31 dicembre 2024, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni. 5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 44, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e dall', comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, la società Sport e salute S.p.A. è autorizzata a trattenere le somme ad essa trasferite in forza del medesimo articolo 44, non ancora riversate all'entrata del bilancio dello Stato, non utilizzate e risultate eccedenti, rispetto allo stanziamento originario. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede, quanto a euro 14.522.582 per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all', comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legge:2022-12-29;198#art-16

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