Art. 14
AbrogatoProroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa
In vigore dal 30 dic 2022 al 27 feb 2023
1. In attesa dell'esercizio della delega prevista dall'articolo 40, comma 2, lettera e), della legge 17 giugno 2022, n. 71, per l'anno 2023 il termine previsto dall'articolo 69, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare, è prorogato al 30 settembre 2023.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2022-12-29;198#art-14