Art. 14
28 / 46In vigore dal 30 set 2023
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa
1. In attesa dell'esercizio della delega prevista dall'articolo 40, comma 2, lettera e), della legge 17 giugno 2022, n. 71, per l'anno 2023 il termine previsto dall'articolo 69, comma 4, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare, è prorogato al 30 settembre 2023.
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 29 settembre 2023, n. 132 ha disposto (con l', comma 1) che "Il termine previsto dall' del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare, è prorogato al 31 gennaio 2024".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2022-12-29;198#art-14