Art. 21 · Proroga di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza

Art. 21

Abrogato21 / 24

Proroga di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza

In vigore dal 30 dic 2022 al 27 feb 2023
1. All', comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, le parole: «Fino al 31 gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2024». 2. All', comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole: «Fino al 31 gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2024».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-12-29;198#art-21