Titolo IICapo I

Art. 18

Abrogato

Proposta di riduzione dei tempi del procedimento di valutazione ambientale strategica

In vigore dal 7 nov 2021 al 31 dic 2021
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all': 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «impatti ambientali significativi,» sono inserite le seguenti: «anche transfrontalieri,» e al secondo periodo, dopo le parole «l'autorità competente, individua» sono inserite le seguenti: «e seleziona»; 2) al comma 2, la parola «concordato» è sostituita dalle seguenti: «comunicato dall'autorità competente» e le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»; 3) al comma 5, la lettera f) è abrogata; b) all', comma 2, le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»; c) all'; 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione»: 2) al comma 1 le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni».
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urn:nir:stato:decreto.legge:2021-11-06;152#art-18

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