Titolo IICapo I

Art. 17

Abrogato

Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani

In vigore dal 7 nov 2021 al 31 dic 2021
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta un apposito Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, conformemente alle previsioni indicate nella Misura M2C4 - investimento 3.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. 2. Ai fini del Piano d'azione di cui al comma 1 si applicano le definizioni, l'ambito di applicazione e i criteri di assegnazione delle risorse previsti dalle disposizioni di attuazione dell', comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 3. Le informazioni necessarie alla predisposizione del Piano d'azione sono fornite dalle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano, secondo le modalità indicate dal Ministero della transizione ecologica.
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