Capo VI
Art. 12
AbrogatoBorse di studio per l'accesso all'università
In vigore dal 7 nov 2021 al 28 mar 2022
1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all', comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti, per il periodo di riferimento del PNRR, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, in deroga alle disposizioni del medesimo , comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012. Per le finalità di cui al primo periodo, le risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza confluiscono sul fondo di cui all', comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, e sono ripartite con le modalità ordinariamente previste per il fondo medesimo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2021-11-06;152#art-12