Capo III
Art. 7
AbrogatoDisposizioni per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale
In vigore dal 7 nov 2021 al 15 nov 2021
Disposizioni per la realizzazione del
Polo Strategico Nazionale
1. All', comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole «INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.,» sono aggiunte le seguenti: «Difesa servizi S.p.A.,».
2. All' del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «nonché per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,» sono soppresse;
b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della società Difesa servizi S.p.A. di cui all'articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in qualità di centrale di committenza, per l'espletamento delle procedure di gara relative all'infrastruttura di cui all'articolo 33-septies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Con apposite convenzioni da stipularsi fra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della difesa e la società Difesa servizi S.p.A.. sono definite le modalità di attuazione del presente comma. Per le attività svolte ai sensi del presente comma, per gli anni dal 2022 al 2026, agli organi di Difesa servizi S.p.A. e ai soggetti, anche esterni, che hanno in essere rapporti di lavoro autonomo o subordinato con la medesima società, il divieto di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165, si applica limitatamente ai due anni successivi alla cessazione dell'incarico, rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Per la realizzazione delle attività assegnate a Difesa servizi S.p.A è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.».
3. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «o verso l'infrastruttura di cui al comma 4-ter» sono soppresse;
b) al comma 4, le parole «e 4-ter» sono soppresse;
c) il comma 4-ter è abrogato.
4. All', comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente: «f-ter) l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), di cui all' del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, con riguardo alla sicurezza, alla continuità e allo sviluppo del sistema informatico necessario per l'esercizio dei propri compiti istituzionali.».
5. La società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata a erogare servizi cloud a favore delle amministrazioni per le quali opera sulla base di affidamenti in house e dell' Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), nonché delle altre amministrazioni centrali che già fruiscono di detti servizi sulla base di specifiche disposizioni normative e delle convenzioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la possibilità di avvalersi della predetta società per altre tipologie di servizi ai sensi dell' del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dal presente articolo. Resta altresì ferma la possibilità per la predetta società di erogare servizi cloud a favore del Ministero dell'istruzione sulla base della convenzione già autorizzata ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera b), pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2021-11-06;152#art-7