Capo IV
Art. 10
AbrogatoSupporto tecnico operativo per le misure di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
In vigore dal 7 nov 2021 al 31 dic 2021
1. Per l'attuazione delle misure di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituto nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero il «Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, previsti dall' del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2021-11-06;152#art-10