Titolo II›Capo I
Art. 18
Abrogato41 / 52Proposta di riduzione dei tempi del procedimento di valutazione ambientale strategica
In vigore dal 7 nov 2021 al 31 dic 2021
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all':
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «impatti ambientali significativi,» sono inserite le seguenti: «anche transfrontalieri,» e al secondo periodo, dopo le parole «l'autorità competente, individua» sono inserite le seguenti: «e seleziona»;
2) al comma 2, la parola «concordato» è sostituita dalle seguenti: «comunicato dall'autorità competente» e le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;
3) al comma 5, la lettera f) è abrogata;
b) all', comma 2, le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;
c) all';
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione»:
2) al comma 1 le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2021-11-06;152#art-18