Art. 17-bis

In vigore dal 25 feb 2025
(Disposizioni per la riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale) 1. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, ((...)) sentiti la regione e gli enti locali interessati, sono effettuate la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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