Capo VI
Art. 68
AbrogatoP.I.R. - Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine
In vigore dal 15 ago 2020 al 31 dic 2020
1. All', comma 101, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, gli investitori possono destinare somme o valori per un importo non superiore a 300.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivi. Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di cui al presente comma.».
2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 10,7 milioni di euro per l'anno 2020, 55,2 milioni di euro per l'anno 2021, 93,3 milioni di euro per l'anno 2022, 137,8 milioni di euro per l'anno 2023, 188,8 milioni di euro per l'anno 2024, 240,2 milioni di euro per l'anno 2025, 291,7 milioni di euro per l'anno 2026, 343,2 milioni di euro per l'anno 2027, 394,7 milioni di euro per l'anno 2028, 446,2 milioni di euro per l'anno 2029 e 450,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030, si provvede ai sensi dell'.
Storico versioni
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