Capo VI
Art. 64
AbrogatoRifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e interventi a sostegno delle imprese e dell'occupazione anche nel Mezzogiorno, nonché in favore degli enti del terzo settore.
In vigore dal 15 ago 2020 al 13 ott 2020
1. Il Fondo di garanzia di cui all', comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 3.100 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.635 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1.600 milioni di euro per l'anno 2025. Una somma pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, 165 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025 è assegnata all'ISMEA per le finalità di cui all' del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all' del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.
2. All', comma 1, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola «interamente» è soppressa;
b) dopo le parole «e nella prospettiva di ulteriori possibili operazioni di razionalizzazione di tali partecipazioni» sono aggiunte le seguenti: «ovvero finalizzati ad iniziative strategiche, da realizzarsi mediante operazioni finanziarie, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno.».
3. All', comma 12-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole «enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti».
4. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell', paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3.300 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.800 milioni di euro per l'anno 2024 e a 1.700 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104#art-64