Capo VI
Art. 66
AbrogatoInterventi di rafforzamento patrimoniale
In vigore dal 15 ago 2020 al 25 mag 2021
1. Al fine di sostenere programmi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale delle società soggette a controllo dello Stato, nel rispetto del quadro normativo dell'Unione europea e di settore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzata la sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di patrimonializzazione di società controllate per un importo complessivo fino a 1.500 milioni di euro in conto capitale per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104#art-66