Art. 66

Art. 66

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In vigore dal 26 mag 2021
Interventi di rafforzamento patrimoniale 1. Al fine di sostenere programmi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale delle società soggette a controllo dello Stato, nel rispetto del quadro normativo dell'Unione europea e di settore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzata la sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di patrimonializzazione di società controllate per un importo complessivo fino a 1.500 milioni di euro in conto capitale ((...)) . Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104#art-66