Capo VI
Art. 62
AbrogatoAiuti alle piccole imprese e alle micro imprese
In vigore dal 15 ago 2020 al 13 ott 2020
All' del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. In deroga al comma 1 gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purchè le stesse:
a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure
b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure
c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.».
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104#art-62