Art. 72-bis
In vigore dal 14 ott 2020
(( (Operazioni effettuate dal gruppo IVA e nei confronti di esso). ))
((
1. All'articolo 70-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, si applica, alle condizioni di cui al comma 3-ter, il regime disciplinato dal secondo comma dell', laddove il committente delle prestazioni sia un consorziato che partecipa al gruppo IVA.
3-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 3-bis, la verifica della condizione prevista dall', secondo comma, ai sensi della quale, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, è effettuata sulla base della percentuale determinata:
a) in capo al consorziato, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento;
b) in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validità dell'opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento".
2. La previsione di cui al comma 1 si qualifica come disposizione di interpretazione autentica ai sensi dell', comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212))
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104#art-72-bis