Capo VI
Art. 72
AbrogatoSottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi
In vigore dal 15 ago 2020 al 13 ott 2020
1. Le disposizioni di cui all' del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché di cui agli del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, continuano ad applicarsi sino al 15 ottobre 2020.
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