Capo IV

Art. 33

Abrogato

Misure urgenti per la continuità delle attività del sistema della formazione superiore

In vigore dal 15 ago 2020 al 13 ott 2020
1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 2, il secondo periodo è soppresso; b) all': 1) al comma 2, le parole «Nel periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche disposta ai sensi degli del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, nonché degli del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19» sono soppresse; 2) al comma 4, le parole «Nel periodo di sospensione di cui al comma 1» sono soppresse. 2. Limitatamente all'anno accademico 2020/2021, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, possono rimodulare, nei limiti delle risorse disponibili, l'entità delle borse di studio destinate agli studenti fuori sede e, in deroga all', comma 8, lettera c), del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001, considerare come fuori sede lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti, anche per un periodo inferiore a dieci mesi, purchè non inferiore a quattro mesi. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione, ove possibile, anche per l'anno accademico 2019/2020.».
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104#art-33

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