Capo VI

Art. 77

Abrogato

Misure urgenti per il settore turistico

In vigore dal 15 ago 2020 al 13 ott 2020
1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 3, dopo la parola «alberghiere» è inserita la seguente: «, termali»; b) all', comma 5, le parole «e maggio» sono sostituite dalle seguenti: «, maggio e giugno» e le parole: «e giugno», sono sostituite dalle seguenti: «, giugno e luglio»; c) all'articolo 182, comma 1, dopo le parole «tour operator» sono inserite le seguenti «, nonché le guide e gli accompagnatori turistici» e le parole: «25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «265 milioni». 2. Per le imprese del comparto turistico la moratoria straordinaria prevista all', comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, è prorogata sino al 31 marzo 2021. Per le finalità di cui al presente comma la dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di cui all', comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 8,4 milioni di euro per l'anno 2021. 3. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell', paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 339,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'.
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