Capo VI

Art. 78

Abrogato

Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo

In vigore dal 15 ago 2020 al 13 ott 2020
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all', commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a: a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.». 3. L'imposta municipale propria (IMU) di cui all', commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera d). 4. L'efficacia delle misure previste dal comma 3 è subordinata, ai sensi dell', paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. 5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 3, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 85,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo periodo si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 6. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 5 pari a 231,60 milioni di euro per l'anno 2020, e agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104#art-78

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